Informiamo che dal 01/01/2012 gli annunci immobiliari di
compravendita dovranno contenere l’indice di prestazione
energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari in
vendita, ai sensi del comma 2 - quater dell’art. 6 del Decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 192, introdotto dall’art. 13,
comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28.
Pertanto i venditori dovranno provvedere quanto prima a
fornire l’attestato di certificazione energetica dell’immobile
oggetto della futura compravendita, in difetto
del quale non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’annuncio
commerciale inerente il loro immobile.
Nell’occasione si ricorda che l’art. 13, comma 1, lettera “c”,
del Dlgs. 3.03.2011 n. 28 ha altresì introdotto l’obbligo di
inserire nei contratti di compravendita “una clausola in cui
l’acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione inerente la certificazione energetica degli
edifici”, ragion per cui per procedere alla vendita occorre
comunque acquisire l’attestato di certificazione energetica.
Nessun commento:
Posta un commento