lunedì 19 dicembre 2011

Informiamo che dal 01/01/2012 gli annunci immobiliari di compravendita dovranno contenere l’indice di prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari in vendita, ai sensi del comma 2 - quater dell’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28.
Pertanto i venditori dovranno provvedere quanto prima a fornire l’attestato di certificazione energetica dell’immobile oggetto della futura compravendita, in difetto del quale non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’annuncio commerciale inerente il loro immobile.
Nell’occasione si ricorda che l’art. 13, comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28 ha altresì introdotto l’obbligo di inserire nei contratti di compravendita “una clausola in cui l’acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente la certificazione energetica degli edifici”, ragion per cui per procedere alla vendita occorre comunque acquisire l’attestato di certificazione energetica.

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